la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' abrogato e sostituito dai seguenti commi 9 e 9-bis: "9. E' istituito l''Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino', ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale della Valle del Ticino. Fino alla data di insediamento degli organi dell'ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco sono esercitate dal Consorzio di cui all'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. 9-bis. E' istituito l''Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore', ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce. Fino alla data di insediamento degli organi dell'ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco e della Riserva sono esercitate dal Consorzio di cui all'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.".