la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' abrogato e sostituito dai seguenti commi 9 e 9-bis:
   "9. E' istituito l''Ente di  gestione  del  Parco  naturale  della
Valle  del  Ticino',  ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i
compiti di direzione e di amministrazione del  Parco  naturale  della
Valle  del  Ticino.  Fino  alla  data  di  insediamento  degli organi
dell'ente di cui al presente comma le funzioni gestionali  del  Parco
sono esercitate dal Consorzio di cui all'art. 5 della legge regionale
21 agosto 1978, n. 53.
   9-bis. E' istituito l''Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve
naturali  del  Lago  Maggiore',  ente di diritto pubblico, a cui sono
affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale
dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale  del  Fondo
Toce. Fino alla data di insediamento degli organi dell'ente di cui al
presente  comma le funzioni gestionali del Parco e della Riserva sono
esercitate dal Consorzio di cui all'art. 5 della legge  regionale  16
maggio 1980, n. 47.".